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Azioni positive

azioni positiveLe Azioni positive fanno parte di piani triennali - che sono volontari per le aziende private e obbligatori per la PA - e  che  sono  finanziati  dal  datore  di  lavoro,  pubblico  o  privato. 

Tali  piani  vanno considerati  atti  di  alta  amministrazione,  di  competenza  degli  organi  di  vertice  delle  PA,  che  prevedono  la consultazione di vari soggetti, quali le OOSS, il CUG e il/la consigliere/a di parità territorialmente competente (il parere non è vincolante).

Le PA che non predispongono i Piani triennali sono passibili della sanzione prevista dal D.Lgs  n.165/2001,  articolo  6,  comma  6;  non  possono  cioè  assumere  nuovo  personale,  compreso  quello appartenente alle categorie protette, né possono accedere ai finanziamenti della L.125/91.

Le Azioni positive sono interventi legislativi volti a promuovere il genere sotto rappresentato nel mondo del lavoro, non  a  causa  di  motivi  oggettivi,  bensì  come  possibile  conseguenza  di  discriminazioni  dirette  o  indirette. 

Esse promuovono il principio di eguaglianza “sostanziale”. Si definiscono sulla base degli scopi che intendono raggiungere. Tali scopi sono ben indicati all' art. 42 del D.Lgs n. 198/2006 Adozione e finalità delle Azioni positive (L.125/1991, articolo 1, commi 1 e 2)

Le azioni positive intraprese in ARPAT sono:

 

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